Il nuovo DM 37/08 regolamenta tutte le tipologie di impianto elettrico, sia gli impianti elettrici standard, sia quelli che vengono definiti impianti elettrici ausiliari.
Di seguito vengono forniti esempi di circuiti elettrici ausiliari:
1. Impianti per la protezione dalla scariche atmosferiche ;
2. Automazioni belle barriere e dei cancelli ;
3. Impianti per il trasferimento dei dati ;
4. Sollevamento delle persone o delle cose.
Andiamo ora ad elencare tutti i casi in cui si rende necessaria la redazione di un progetto da parte di un professionista iscritto all'albo nella specifica competenza:
1. Impianto di utenza domestica o condominiale, nel momento in cui la potenza impegnata è superiore ai 6Kw;
2. Utenze domestiche aventi una superficie superiore a 400 mq, a prescindere dalla potenza impegnata;
3. Impianti di edifici destinati ad attività produttive, commerciali o terziario, nel caso in cui la potenza impegnata è superiore a 6 kW, oppure nel caso in cui la superficie è superiore a 200mq, oppure quando la tensione di alimentazione è superiore a 1000 V;
4. Per gli impianti nei locali adibiti ad uso medico, per i luoghi a maggior rischio in caso d'incendio, per i luoghi con pericolo di esplosione e per gli ambienti NON ordinari soggetti alla relativa normativa CEI quando la potenza impegnata è superiore a 1,5 kW;
5. Gli impianti elettronici, tra i quali il cablaggio strutturato, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
6. Impianti di illuminazione utilizzanti lampade fluorescenti a catodo freddo collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto, oppure con potenza resa dagli alimentatori superiore di 1200 VA.
E' comunque consigliabile, anche nei casi in cui non c'è obbligo per legge, la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto all'albo. Infatti:
1. La presenza del progetto aumenta il valore commerciale di un immobile ;
2. Una progettazione accurata permette di ottenere un notevole risparmio relativamente al costo dei componenti elettrici ;
3. Si utilizza in questo modo un impianto sempre allineato con le norme vigenti ;
4. Il progetto rappresenta un modo per supervisionare l'operato dell' impresa installatrice ;
5. Il progetto permette, a distanza di anni, l'individuazione precisa di ogni singola componente dell'impianto. In questo modo, ogni operazione di manutenzione, risulta velocizzata e a minor costo complessivo ;
6. Possibilità di ampliare o modificare l'impianto, anche a distanza di decenni,
senza dover ricercare le persone che hanno costruito l'impianto. Sarà infatti la documentazione allegata al progetto ad agevolare ogni intervento successivo;
7. Il progetto permetterà di tener conto delle evoluzioni tecnologiche, in modo da ridurre i costi per miglioramenti successivi ( ad esempio interventi per introdurre automazioni, domotica, illuminazioni di pregio...).
A questo punto cerchiamo di arrivare ad una definizione intuitiva di "progetto".
Il progetto elettrico è l'insieme dei documenti tecnici che permetteranno la costruzione dell'impianto da parte dell'impresa installatrice. Il progetto verrà redatto in modo che:
1) vengano rispettate tutte le norme tecniche di sicurezza;
2) considerando il contesto in cui l'impianto dovrà essere operativo;
3) sia tecnicamente corretto considerando tutte le sue funzioni.
E' buona norma, nell'ambito della realizzazione di un impianto elettrico, far redarre prima il
progetto da parte di un libero professionista iscritto all'albo. Dopo tale operazione, si potranno
richiedere preventivi alle imprese installatrici e tutti i preventivi richiesti saranno confrontabili
perché basati sullo stesso progetto.
Sono considerati a maggior rischio in caso di incendio o soggetti a rischio di esplosione,
e quindi sottoposti a progetto obbligatorio, un gran numero di impianti o ambienti, ad esempio:
ATTIVITA'
1.Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h
2.Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h
- impianti
- cabine
3.Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
a) compressi:
- per capacita' complessiva fino a 2 m3
- per capacita' complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi fino 500 kg
- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg
4.Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
a) compressi:
- per capacita' complessiva fino a 2 m3
- per capacita' complessiva superiore a 2 m3
b) disciolti o liquefatti :
- per quantitativi complessivi fino a 5 m3
- per quantitativi complessivi superiori a 5 m3 e fino a 50 m3
- per quantitativi complessivi superiori a 50 m3
5.Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
a) compressi per capacita' complessiva superiore a 3 m3
b) liquefatti per capacita' complessiva superiore a 2 m3
6.Reti di trasporto e di distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
7.Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione
- impianti singoli
- impianti misti (gpl e metano)
8.Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
- fino a 10 addetti
- oltre 10 addetti
9.Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
10.Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi
11.Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
12.Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3.
13.Stabilimenti ed impianti ove di producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 m3
14.Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili
15.Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
- per capacità geometrica complessiva fino a 25 m3
- per capacità geometrica complessiva sup. a 25 m3 e fino a 3000 m3
- per capacità geometrica complessiva superiore a 3000 m3
16.Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva fino a 10 m3
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 m3
17.Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 m3
- per quantitativi fino a 25 m3
- per quantitativi oltre 25 m3
18.Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio
19.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 Kg
20.Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
- con quantitativi fino a 1.000 Kg
- con quantitativi superiori a 1.000 Kg
21.Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
22.Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
- con capacità fino a 10 m3.
- con capacità superiore a 10 m3
23.Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3
24.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici
-stabilimenti
-depositi
25.Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni
26.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori
- stabilimenti
- depositi
27.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
- stabilimenti
- depositi
28.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
- stabilimenti
- depositi
29.Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno
- stabilimenti
- depositi
30.Fabbriche e depositi di fiammiferi
- fabbriche
- depositi
31.Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
32.Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo
33.Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li
34.Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
35.Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
36.Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
37.Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
38.Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
39.Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li
40.Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
41.Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li
42.Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li
43.Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li
- per quantitativi fino a 500 q.li
- per quantitativi superiori a 500 q.li
44.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li
45.Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 Kg.
46.Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:
- fino a 500 q.li
- superiori a 500 q.li e fino a 1.000 q.li
- superiori a 1.000 q.li
47.Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
- fino a 1.000 q.li
- oltre 1.000 q.li
48.Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:
- fino a 1.000 q.li
- oltre 1.000 q.li
49.Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- fino a 75 addetti
- oltre 75 addetti
50.Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li
51.Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive
52.Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
53.Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali
54.Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li
55.Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li
56.Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
57.Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
58.Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
- fino a 500 q.li
- oltre 500 q.li
59.Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
60.Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li
61.Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati
62.Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
63.Centrali termoelettriche
64.Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kW
- per potenza complessiva fino a 100 KW
- per potenza complessiva superiore a 100 KW
65.Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc
66.Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
67.Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
68.Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
69.Cantieri navali con oltre cinque addetti
70.Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
71.Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti
72.Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
- officine fino a 20 autoveicoli
- officine con oltre 20 autoveicoli
73.Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
74.Cementifici
75.Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
76.Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
77.Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
78.Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione
79.Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
80.Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari
- impianti per la separazione degli isotopi
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.
81.Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini
82.Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti
83.Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti
- con capienza fino a 500 posti
- con capienza superiore a 500 e fino a 2.000 posti
- con capienza superiore a 2.000 posti
84.Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto
- fino a 100 posti letto
- da 101 a 500 posti letto
- oltre 500 posti letto
85.Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti.
- fino a 500 persone presenti
- da 501 a 2.000 persone presenti
- oltre 2.000 persone presenti
86.Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto
- fino a 100 posti letto
- da 101 a 500 posti letto
- oltre 500 posti letto
87.Locali, adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi
- con superficie lorda fino a 1.000 m2
- con superficie lorda superiore a 1.000 m2 e fino a 5.000 m2
- con superficie lorda superiore a 5.000 m2
88.Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 m2
- con superficie lorda fino a 4.000 m2
- con superficie lorda superiore a 4.000 m2
89.Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
90.Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564
91.Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h (116 kW)
- con potenzialità fino a 350 KW
- con potenzialità superiore a 350 KW
92.Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili.
- con capienza fino a 50 autoveicoli
- con capienza superiore a 50 e fino a 300 autoveicoli
- con capienza superiore a 300 autoveicoli
93.Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti
- fino a 10 addetti
- oltre 10 addetti
94.Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 m
- con altezza fino a 32 m
- con altezza superiore a 32 m e fino a 50 m
- con altezza superiore a 50 m
95.Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 m e quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497
- con corsa fino a 32 m
- con corsa superiore a 32 m
96.Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886
97.Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
- Attività di cui ai punti precedenti ricadenti tra quelle a rischio di incidente rilevante
Ma come è strutturato un progetto relativo ad un impianto elettrico ?
Il primo livello da definire è sicuramente il PROGETTO PRELIMINARE, il quale ha lo scopo principale di descrivere i lavori da un punto di vista qualitativo. In questa fase di progettazione si individuano tutte le esigenze da soddisfare e vengono descritte tutte le azioni da erogare a beneficio del cliente. Vengono inoltre individuate nella fase preliminare anche i dettagli tecnici che verranno descritti nelle fasi di progettazione più avanzate. Il progetto preliminare è necessario negli studi di fattibilità e nelle stime dei costi. |